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Sez. 3, Sentenza n. 803 del 29/04/1967 (Rv. 326891 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - CONDIZIONI - MANCATO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI ANTERIORI ALLA SENTENZA IMPUGNATA - PROPONIBILITA IN APPELLO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUCCESSIVI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326891-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - CONDIZIONI - MANCATO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI ANTERIORI ALLA SENTENZA IMPUGNATA - PROPONIBILITA IN APPELLO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUCCESSIVI - PRECLUSIONE.*

Gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e il risarcimento dei danni sofferti successivamente ad essa possono essere richiesti direttamente nel giudizio di appello, in virtu dell'art.345 cod. proc. civ., solamente quando la domanda di pagamento della sorte capitale, o quella di risarcimento relativa al periodo precedente, abbia gia formato oggetto del giudizio di primo grado. Pertanto, non puo essere chiesto in appello il risarcimento del danno verificatosi dopo l'emanazione della sentenza impugnata, qualora il giudice di primo grado non abbia preso in esame la domanda di risarcimento dei danni anteriori alla sentenza stessa sul rilievo che tale domanda costituiva una domanda nuova, per essere stata proposta solo all'atto della precisazione delle conclusioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)