Sez. 1, Sentenza n. 1967 del 22/06/1971 (Rv. 352554 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO IN CASSAZIONE - SINO ALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNZIA DI REVOCAZIONE - COMUNICAZIONE PER POSTA - MANCATA PRODUZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - DATA DELLA SOSPENSIONE - PROVA A CARICO DEL RICORRENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO IN CASSAZIONE - SINO ALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNZIA DI REVOCAZIONE - COMUNICAZIONE PER POSTA - MANCATA PRODUZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - DATA DELLA SOSPENSIONE - PROVA A CARICO DEL RICORRENTE.*
Ai sensi dell'art 398 ultimo comma cod proc civ, la proposizione dell'istanza di revocazione determina la sospensione del termine per ricorrere in Cassazione sino alla data della comunicazione della sentenza che ha pronunziato sulla revocazione. Qualora la comunicazione di quest'ultima sentenza sia avvenuta mediante biglietto di cancelleria spedito per posta e, non essendo stato alligato agli Atti l'avviso di ricevimento del plico postale, sia ignota la data precisa del suo recapito, spetta al ricorrente l'Onere di provare, ai fini della tempestiva proposizione dell'impugnazione, la data di cessazione della sospensione del termine per il ricorso. (V 643'71, mass n 350362' 2533'69, mass n 342103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)