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Sez. 2, Sentenza n. 2533 del 10/07/1969 (Rv. 342103 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE RESIDUO - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342103-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE RESIDUO - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE.*

Il termine per ricorrere in Cassazione, rimasto sospeso in seguito alla proposizione dell'istanza di revocazione$ riprende a decorrere per la sua durata residua dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione e non dal passaggio in giudicato della sentenza stessa. (Conf. 2814-67, massima n. 330384).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)