Sez. 1, Sentenza n. 643 del 09/03/1971 (Rv. 350362 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE RESIDUO - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE RESIDUO - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE.*
Il termine per ricorrere in Cassazione, rimasto sospeso in seguito alla proposizione dell'istanza di revocazione, riprende a decorrere dalla comunicazione, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione. (Conf 2533'69, mass n 342103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)