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Sez. 1, Sentenza n. 643 del 09/03/1971 (Rv. 350362 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE RESIDUO - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350362-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE RESIDUO - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE.*

Il termine per ricorrere in Cassazione, rimasto sospeso in seguito alla proposizione dell'istanza di revocazione, riprende a decorrere dalla comunicazione, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione. (Conf 2533'69, mass n 342103).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)