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Sez. 3, Sentenza n. 7982 del 18/07/1991 (Rv. 473209 - 01)

Credito - Credito fondiario | Concessione di mutuo a norma del T.U. 16 luglio 1905 n. 646 con relativo assoggettamento dell'immobile ad ipoteca - Subentro del terzo avente causa dal debitore iscritto, nel possesso dell'immobile ipotecato - Esecuzione forzata da parte dell'istituto di credito fondiario nei confronti del terzo - Elezione di domicilio effettuata dal medesimo in un luogo diverso da quello prescritto dall'art. 20, terzo comma della citata legge - Nullità assoluta - Notificazione degli atti esecutivi nei confronti del terzo nel domicilio eletto dall'originario mutuatario - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473209-01

Credito - Credito fondiario

Con riguardo ad immobile assoggettato ad ipoteca a seguito di concessione di mutuo a norma del T.U. 16 luglio 1905 n. 646 (sul credito fondiario), ed ai fini dell'esecuzione forzata da parte dell'istituto di credito fondiario, la dichiarazione di elezione di domicilio da parte del terzo avente causa del debitore iscritto, che gli sia subentrato nel possesso e godimento del bene ipotecato, ove effettuata con riguardo ad un luogo diverso da quello prescritto dal terzo comma dell'art. 20 della detta legge, è affetta da nullità assoluta, perché in contrasto con una norma imperativa, al cui rilievo non è legittimato esclusivamente l'istituto di credito. In detta ipotesi quest'ultimo non può procedere alla notificazione degli atti esecutivi nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato nel domicilio eletto dall'originario mutuatario, suo dante causa, in sede di stipulazione del contratto di mutuo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)