Sez. 3 - , Sentenza n. 14603 del 09/07/2020 (Rv. 658324 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Elezione di domicilio contenuta nel contratto di mutuo ai fini dell'iscrizione di ipoteca ex art. 39 T.U.B. - Rilevanza, per il mutuatario, ai sensi dell'art. 141, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
L'elezione di domicilio inserita dal mutuatario nel contratto di mutuo, priva della dichiarazione espressa di obbligatorietà, non è utile per la notifica degli atti processuali ai sensi dell'art. 141 c.p.c., restando irrilevante quanto previsto dall'art. 39 T.U.B., atteso che tale ultima disposizione abilita all'elezione di domicilio, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, il solo creditore bancario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)