Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 10/03/1998 (Rv. 513532 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Disciplina del credito fondiario ex R.D.16 luglio 1905 n. 646 poi abrogata ex art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - Principio della cosiddetta indifferenza ai fini esecutivi del trasferimento dell'immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario - Ambito di operatività - Portata - Trasferimento dell'immobile - Avvenuta comunicazione all'istituto mutuante - Esecuzione contro il debitore iscritto e contro il successore - Ammissibilità - Omissione o ritardo di detta comunicazione - Ammissibilità dell'esecuzione solo contro l'originario debitore - Notifica a quest'ultimo delle relative notifiche, nel domicilio eletto a norma dell'art. 20 del menzionato T.U. n. 646 del 1905.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
La disciplina del credito fondiario a norma del R.D. 16 luglio 1905 n. 646 (abrogato dal primo comma dell'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, contenente il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, ma applicabile ai sensi del sesto comma di detto articolo ai contratti di credito fondiari già conclusi alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice nonché ai procedimenti esecutivi in corso alla detta data) è caratterizzata dal principio della cosiddetta indifferenza ai fini esecutivi del trasferimento dell'immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario. Tale principio operante solo sul piano processuale e avente carattere funzionale al compimento dell'esecuzione, senza riflessi sulla posizione di estraneità dell'acquirente dell'immobile al rapporto di debito da cui nasce l'esecuzione, comporta che nel caso di avvenuta comunicazione dell'acquisto all'istituto mutuante l'esecuzione può essere compiuta congiuntamente contro quello che la legge definisce "debitore inscritto" e contro il successore che è soggetto dell'espropriazione, mentre nel caso di mancanza o ritardo di detta comunicazione l'esecuzione può esser compiuta solo contro l'originario debitore, al quale, pertanto, come soggetto passivo dell'esecuzione vanno effettuate le relativa notifiche, nel domicilio eletto a norma dell'art. 20 del menzionato T.U. n. 646 del 1905.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)