Sez. 1, Sentenza n. 7119 del 23/12/1982 (Rv. 424786 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO - SUSSISTENZA DEL CONTRATTO SOCIALE - PROVE ED INDICI RILEVATORI - CRITERI - FATTISPECIE - FINANZIAMENTI E FIDEIUSSIONI IN FAVORE DELL'IMPRENDITORE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO - SUSSISTENZA DEL CONTRATTO SOCIALE - PROVE ED INDICI RILEVATORI - CRITERI - FATTISPECIE - FINANZIAMENTI E FIDEIUSSIONI IN FAVORE DELL'IMPRENDITORE.*
Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, Costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni. Pertanto, finanziamenti e fideiussioni in favore dell'imprenditore, se non sono di per sè idonei ad evidenziare il rapporto sociale, fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugi o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)