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Sez. 1, Sentenza n. 6087 del 17/10/1986 (Rv. 448402 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO - SUSSISTENZA DEL CONTRATTO SOCIALE - PROVE ED INDICI RIVELATORI - CRITERI - FATTISPECIE - FINANZIAMENTI E FIDEIUSSIONI IN FAVORE DELL'IMPRENDITORE.*
Stato
decisa il 1986-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448402-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO - SUSSISTENZA DEL CONTRATTO SOCIALE - PROVE ED INDICI RIVELATORI - CRITERI - FATTISPECIE - FINANZIAMENTI E FIDEIUSSIONI IN FAVORE DELL'IMPRENDITORE.*

Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette, specificamente riguardanti i suoi requisiti tipici (quali l'affectio societatis, la Costituzione di un fondo comune, la partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività di gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni. Pertanto i finanziamenti e le fideiussioni in favore dell'imprenditore se non sono idonei in assoluto ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo e il finanziatore o il garante, possono costituire indici rilevatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. (V 7119/82, mass n 424786).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)