Sez. 2, Sentenza n. 1357 del 18/03/1978 (Rv. 390734 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MAGGIORE DANNO - PROVA - CONTENUTO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MAGGIORE DANNO - PROVA - CONTENUTO.*
Il "danno maggiore", che il creditore di obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art 1224 secondo comma cod civ, puo pretendere dal debitore moroso, in aggiunta agli interessi legali, non puo ravvisarsi nella sola circostanza dell'intervenuta svalutazione monetaria, o del pregiudizio presuntivamente derivabile ad un imprenditore commerciale dalla ritardata disponibilita di somma di denaro. (Conf 2094/76, mass n 380919).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)