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Sez. 1, Sentenza n. 2094 del 08/06/1976 (Rv. 380919 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI LEGALI - MAGGIORE DANNO - PROVA - SVALUTAZIONE MONETARIA E RITARDATA DISPONIBILITA DI DENARO - INSUFFICIENZA - CONNESSIONE DEI PREDETTI FATTI CON UNA SPECIFICA PERDITA O UNO SPECIFICO MANCATO GUADAGNO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380919-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI LEGALI - MAGGIORE DANNO - PROVA - SVALUTAZIONE MONETARIA E RITARDATA DISPONIBILITA DI DENARO - INSUFFICIENZA - CONNESSIONE DEI PREDETTI FATTI CON UNA SPECIFICA PERDITA O UNO SPECIFICO MANCATO GUADAGNO - NECESSITA.*

Il 'danno maggiorè, che il creditore di obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art 1224 secondo comma cod civ, puo pretendere dal debitore moroso, in aggiunta agli interessi legali, non puo ravvisarsi nella sola circostanza dell'intervenuta svalutazione monetaria, o del pregiudizio presuntivamente derivabile ad un imprenditore commerciale dalla ritardata disponibilita di somma di denaro. Al fine indicato, occorre che il creditore dimostri che quella svalutazione e quel ritardo gli abbiano in concreto determinato una specifica perdita (ad esempio, per la necessita di ricorrere a prestiti onerosi od all'alienazione di beni non soggetti a deprezzamento), ovvero uno specifico mancato guadagno (ad esempio, per non aver potuto reimpiegare la somma in investimento gia predisposto, od in piu lucrosi affari di sicuro esito). (V 2889/71, mass n 354116; (V 2570/71, mass n 353646; (V 2950/69, mass n 342818).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)