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Sez. 2, Sentenza n. 3006 del 08/05/1981 (Rv. 413554 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO DIPENDENTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - MEZZI PROBATORI - FATTI NOTORI ED ELEMENTI PRESUNTIVI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413554-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO DIPENDENTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - MEZZI PROBATORI - FATTI NOTORI ED ELEMENTI PRESUNTIVI - RILEVANZA.*

Nell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, la prova del maggior danno dipendente dalla svalutazione monetaria puo essere fornita anche con presunzioni che abbiano i requisiti dell'art 2729 cod civ. pertanto, il giudice, in Mancanza di prove specifiche, quali quelle inerenti al danno emergente, conseguente alla necessita di procurarsi a condizioni particolarmente svantaggiose la somma non pagata dal debitore alla scadenza o al pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione di investimenti concretamente programmati o resi impossibili dall'inadempimento del debitore, puo legittimamente utilizzare sia i fatti notori, acquisiti alla comune esperienza, sia elementi presuntivi deducibili dalle condizioni e qualita personali del creditore, nonche dalla possibilita di impiego del danaro secondo criteri di normalita, per accertare nel caso concreto la maggiore utilita che sarebbe conseguita dal tempestivo pagamento. (V 341/80, mass n 403734; (V 5572/79, mass n 402167; (V 1357/78, mass n 390734).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)