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Sez. 1, Sentenza n. 546 del 06/03/1970 (Rv. 345620 - 01)

TITOLI DI CREDITO - SIMULAZIONE O FAVORE (RAPPORTO SOTTOSTANTE) - CAMBIALE DI FAVORE - DISCIPLINA DELLA SIMULAZIONE - INAPPLICABILITA - PROVA TESTIMONIALE DELLA CONVENZIONE DI FAVORE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345620-01

TITOLI DI CREDITO - SIMULAZIONE O FAVORE (RAPPORTO SOTTOSTANTE) - CAMBIALE DI FAVORE - DISCIPLINA DELLA SIMULAZIONE - INAPPLICABILITA - PROVA TESTIMONIALE DELLA CONVENZIONE DI FAVORE - INAMMISSIBILITA.*

La disciplina della simulazione (che opera la dove la legge fa sorgere effetti giuridici da manifestazioni concordi di volonta o da Atti unilaterali ricettizi) non puo trovare applicazione in ordine alla firma di favore sia perche in genere l'obbligazione cambiaria emana dalla promessa di pagamento come atto unilaterale non destinato necessariamente ad una persona determinata sia perche in specie l'eccezione del favorente che, in forza degli accordi intervenuti col favorito, non vuole, nei confronti di quest'ultimo, riconoscersi obbligato cambiariamente, non tende a sostituire un titolo non formale ad un titolo formale, ma e diretta soltanto a far valere la peculiare causa obligandi riconosciuta dalle parti stesse e che si identifica non gia nell'intenzione di porre in essere un'obbligazione cambiaria simulata, bensi in quella di assumere un'obbligazione cambiaria valida ed efficace nei confronti del terzo portatore al fine di garantire il favorito. Conseguentemente, nei giudizi cambiari l'ammissibilita della prova per testi (e, quindi, quella per presunzioni) della convenzione di favore, oltre a non urtare contro il divieto dell'art 1417 cod civ, non urta neppure in quello dell'art 2722 dello stesso codice, posto che il rapporto che si vuol dimostrare non incide sul contenuto documentale scritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)