Sez. U, Sentenza n. 363 del 05/02/1969 (Rv. 338386 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - ART 103 COST - COMPETENZA GENERALE NELLE MATERIE DI CONTABILITA PUBBLICA - CONTABILITA PUBBLICA - NOZIONE - RAPPORTI CONCESSI ALLA GESTIONE FINANZIARIA O PATRIMONIALE SVOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO O DI QUALSIASI ENTE PUBBLICO- INCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - ART 103 COST - COMPETENZA GENERALE NELLE MATERIE DI CONTABILITA PUBBLICA - CONTABILITA PUBBLICA - NOZIONE - RAPPORTI CONCESSI ALLA GESTIONE FINANZIARIA O PATRIMONIALE SVOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO O DI QUALSIASI ENTE PUBBLICO- INCLUSIONE.*
In forza dell'art.103 della Costituzione, che ha immediata efficacia precettiva, la Corte dei conti ha acquistato una Competenza generale sulle materie di contabilita pubblica. La nozione di contabilita pubblica si individua sul concorso di due elementi l'uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica dell'ente l'altro oggettivo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione. Pertanto il concetto di contabilita pubblica deve estendersi a tutti i rapporti, inclusi quelli di responsabilita per danni nel rapporto interno di impiego o di semplice servizio, connessi alla gestione finanziaria o patrimoniale svolta dall' amministrazione dello stato o di qualsiasi ente pubblico. (V. 2811-66).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)