Sez. U, Sentenza n. 5184 del 08/10/1979 (Rv. 401793 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA DI APPARTENENTI ALLA PA DERIVANTI DA RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - RESPONSABILITA INERENTI AD UN RAPPORTO DI SEMPLICE SERVIZIO - ESTENSIONE - PRESUPPOSTO - FONDAMENTO COSTITUZIONALE - RELATIVE QUESTIONI DI ILLEGITTIMITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA DI APPARTENENTI ALLA PA DERIVANTI DA RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - RESPONSABILITA INERENTI AD UN RAPPORTO DI SEMPLICE SERVIZIO - ESTENSIONE - PRESUPPOSTO - FONDAMENTO COSTITUZIONALE - RELATIVE QUESTIONI DI ILLEGITTIMITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La giurisdizione della Corte dei conti, in materia di responsabilita per i danni cagionati allo stato ed agli enti pubblici non economici da appartenenti alla pubblica amministrazione, con fatti commessi nell'Esercizio delle loro funzioni, come prevista dagli artt 83 primo comma del RD 18 novembre 1923 n 2440 e 52 del RD 12 luglio 1934 n 1214, deve ritenersi estesa, in forza del precetto contenuto nel secondo comma dell'art 103 della Costituzione, di portata generale ed a carattere innovativo, nel senso di comprendere non soltanto le ipotesi di responsabilita derivanti da rapporto di pubblico impiego, ma anche quelle inerenti ad un rapporto di semplice servizio, il quale ricorre quando un soggetto venga comunque investito dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attivita in favore della pubblica amministrazione, con inserimento nell'organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attivita stessa alle esigenze generali cui e preordinata (nella specie, medico civile convenzionato con un ospedale militare, per prestazioni professionali continuative presso un reparto). Tale estensione, trovando diretto fondamento in una norma di rango costituzionale, ancorche in logica connessione con le precedenti Disposizioni della legge ordinaria, non puo dar luogo a questioni di illegittimita costituzionale, per preteso contrasto con altri precetti della Costituzione. (V 363/69, mass n 338386).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)