Sez. L, Sentenza n. 3737 del 25/07/1978 (Rv. 393258 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - "INVALIDITA ETICA" - NOZIONE - INFERMITA FISICA ORIGINARIA CURATA CON ESITO POSITIVO - ACCERTAMENTO DELLA PERSISTENZA DELL'INFERMITA ETICA - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - "INVALIDITA ETICA" - NOZIONE - INFERMITA FISICA ORIGINARIA CURATA CON ESITO POSITIVO - ACCERTAMENTO DELLA PERSISTENZA DELL'INFERMITA ETICA - NECESSITA.*
Con l'espressione "invalidita etica" si intende definire una invalidita prodotta da un collasso psichico che colpisca la persona quale effetto di un'infermita tumorale o comunque con prognosi letale, da cui la stessa abbia appreso d'essere affetta. In tale ipotesi, se l'infermita fisica si sia potuta curare, contrariamente alle aspettative, con esito positivo, e pur sempre necessario accertare, ai fini della pensione di invalidita INPS, se l'infermita etica sia venuta meno, potendo la stessa, una volta insorta, presentare sviluppi e manifestazioni del tutto autonomi rispetto all'infermita originaria, di tale gravita e Rilevanza da produrre, di per se soli, un vero e proprio stato di invalidita pensionabile. (Conf 1860/68, mass n 333820).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)