Sez. 2, Sentenza n. 1860 del 11/06/1968 (Rv. 333820 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - INVALIDITA ETICA - NOZIONE- GUARIGIONE DELL'INFERMITA DETERMINANTE LA INVALIDITA ETICA- ACCERTAMENTO DELLA CESSAZIONE DELLA MALATTIA MENTALE - NECESSITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - INVALIDITA ETICA - NOZIONE- GUARIGIONE DELL'INFERMITA DETERMINANTE LA INVALIDITA ETICA- ACCERTAMENTO DELLA CESSAZIONE DELLA MALATTIA MENTALE - NECESSITA.*
Con l'espressione invalidita etica(linguisticamente piuttosto impropria, trattandosi, in realta, di un'invalidita che attiene alla psiche anziche alla sfera morale del soggetto)si intende definire quella particolare Forma di invalidita prodotta da un collasso psichico di rilevante entita, che colpisca l'assicurato quale effetto conseguenziale di una grave infermita tumorale, o, in genere, di altra malattia con prognosi letale, da cui lo stesso abbia appreso di essere afflitto. In tale ipotesi, qualora l'infermita che determino lo stato di depressione psichica si sia, contrariamente alle normali aspettative, potuta curare con esito positivo, pur dovendosi considerare come cessata la causa prima che provoco la malattia mentale, e sempre necessario accertare se quest'ultima sia sicuramente venuta meno, potendo la stessa, una volta insorta, presentare degli sviluppi e delle manifestazioni del tutto autonomi dall'infermita originaria, di tale gravita e Rilevanza da produrre, di per se soli, un vero e proprio stato di invalidita pensionabile ai sensi di legge.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)