Sez. L, Sentenza n. 6017 del 14/10/1983 (Rv. 430823 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - INVALIDITÀ ETICA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - INVALIDITÀ ETICA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In materia di pensione di Invalidità, nel caso della cosiddetta "Invalidità etica", ossia determinata da uno stato di notevole depressione che abbia colpito un soggetto a causa di grave infermità comportante prognosi letale e di cui lo stesso abbia avuto consapevolezza, qualora tale infermità, contrariamente alle normali previsioni, si sia potuta curare con esito positivo, pur dovendosi considerare cessata la causa prima provocatrice del collasso psichico, si deve ciononostante accertare se sia sicuramente venuto meno quest'ultimo, che può presentare degli sviluppi e delle manifestazioni del tutto autonomi rispetto all'infermità originaria, di tale gravità e Rilevanza da produrre di per sè soli un vero e proprio stato di Invalidità pensionabile a norma dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636. (Conf 5453/79, mass n 402037; (Conf 3737/78, mass n 393258; (Conf 3727/77, mass n 387391).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)