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Sez. 2, Sentenza n. 6118 del 01/06/1995 (Rv. 492600 - 01)

STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO | Ex art. 9 della legge n. 729 del 1961 - Distinzione fra costruzioni in centri abitati ovvero all'esterno dei medesimi - Insussistenza - Conseguenza - Applicabilità della disciplina all'interno dei perimetri urbani - Entrata in vigore della legge n. 765 del 1969 - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492600-01

STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO

In tema di distacchi delle costruzioni dalle opere autostradali, l'art. 9 della legge 24 luglio 1961 n. 729, il quale fissa la distanza minima di venticinque metri, senza alcuna distinzione fra costruzioni nell'ambito dei centri abitati ovvero all'esterno dei medesimi, resta applicabile alle autostrade all'interno dei perimetri urbani anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1969 n. 765, atteso che l'art. 19 di detta legge, nel demandare la regolamentazione di tali distanze al Ministro per i lavori pubblici, fa esclusivo riferimento alle costruzioni fuori dei centri abitati.

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)