Sez. U, Sentenza n. 6437 del 11/12/1979 (Rv. 403170 - 01)
STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO - DISTINZIONE FRA COSTRUZIONI IN CENTRI ABITATI OVVERO ALLO ESTERNO DEI MEDESIMI - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA - DISCIPLINA EX ART 9 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA ALLE AUTOSTRADE ALL'INTERNO DEI PERIMETRI URBANI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA 'TANGENZIALÈ DI NAPOLI.*
STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO - DISTINZIONE FRA COSTRUZIONI IN CENTRI ABITATI OVVERO ALLO ESTERNO DEI MEDESIMI - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA - DISCIPLINA EX ART 9 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA ALLE AUTOSTRADE ALL'INTERNO DEI PERIMETRI URBANI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA 'TANGENZIALÈ DI NAPOLI.*
In tema di distacchi delle costruzioni dalle opere autostradali, lo art 9 della legge 24 luglio 1961 n 729, il quale fissa la distanza minima di venticinque metri, senza alcuna distinzione fra costruzioni nell'ambito dei centri abitati, ovvero all'esterno dei medesimi, resta inderogabilmente ed incondizionatamente applicabile con riferimento alle autostrade all'interno dei perimetri urbani (nella specie, 'tangenzialè di Napoli) anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n 765 (modificativa della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150), tenuto conto che l'art 19 di detta legge, nel demandare la regolamentazione di tali distanze al ministro per i lavori pubblici, fa esclusivo riferimento alle costruzioni fuori dei centri abitati.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)