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Sez. 2, Sentenza n. 5401 del 17/06/1997 (Rv. 505233 - 01)

STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO | Costruzioni realizzate dentro o fuori del centro abitato - Distanze rispettivamente previste - Criteri di misurazione ex art. 4 comma secondo del D.M. 4 aprile 1968 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505233-01

STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO

Spetta al giudice di merito l'esatto accertamento della concreta ubicazione di una costruzione al di fuori o meno del centro abitato, da tale accertamento non potendosi prescindere considerato che soltanto all'interno del perimetro dei centri abitati è consentito costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie alla distanza di 25 metri (e non di 60, come d'obbligo in tutti gli altri casi) dal ciglio autostradale, giusto disposto dell'art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 del ministero dei lavori pubblici, distanza da misurare secondo il criterio di cui alla legge n. 729 del 1961, integrato con quello di cui all'art. 4, comma secondo, del detto D.M.(e cioè partendo dal limite della zona di occupazione della autostrada, con l'aggiunta della larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate, fossi, fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati), sempre che la costruzione sia stata realizzata dopo l'entrata in vigore di tale normativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., DM Lavori pubblici 01/04/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)