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Sez. L - , Ordinanza n. 23219 del 25/07/2022 (Rv. 665356 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO | Avvocato o procuratore inserito nell'ufficio legale di un ente pubblico non
Stato
decisa il 2022-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665356-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO

economico - Rapporto di lavoro subordinato - Applicabilità della relativa disciplina - Conseguenza - “Ius variandi” del datore di lavoro - Sussistenza - Condizioni e limiti.

Qualora un avvocato o procuratore venga inserito nell'ufficio legale di un ente pubblico non economico, con costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, come consentito dall'art. 3, comma 4, lett. b), del r.d.l. n. 1578 del 1933 (conv. dalla l. n. 36 del 1934 e modif. dalla l. n. 1949 del 1939), in deroga alla regola generale dell'incompatibilità della professione forense con impieghi retribuiti, la disciplina di tale rapporto trova prevalente applicazione, anche quanto alle disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché è consentito al datore di lavoro, nel rispetto delle classificazioni e delle altre eventuali regole di cui alla contrattazione collettiva, un ampio esercizio dello "ius variandi" e quindi di assegnazione ad altri compiti, nei limiti in cui non si realizzi in concreto una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego, o un intenzionale comportamento vessatorio, causativo di danni.

Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3 com. 4 lett. B, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 23/11/1939 num. 1949, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)