Sez. 3, Ordinanza n. 15480 del 10/08/2004 (Rv. 576171 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Sezione specializzata - Domanda di risarcimento del danno da ritardo nella restituzione di fondo rustico - Competenza funzionale ed inderogabile - Rapporto agrario già cessato - Irrilevanza - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
L'art. 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29 attribuisce alla sezione specializzata agraria del Tribunale tutte le controversie in materia di contratti e perciò anche la domanda di risarcimento del danno per il ritardo nella restituzione di un fondo rustico da parte dell'affittuario del medesimo spetta alla competenza funzionale ed inderogabile di detta sezione perché, pur se il rapporto agrario è cessato, esso comunque costituisce il presupposto logico e giuridico della causa petendi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)