Sez. 3, Sentenza n. 8486 del 20/08/1990 (Rv. 468952 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RITARDATA RESTITUZIONE DEL BENE - RESPONSABILITÀ DELL'AFFITTUARIO - DOMANDA RELATIVA - COMPETENZA - DELLE PREDETTE SEZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RITARDATA RESTITUZIONE DEL BENE - RESPONSABILITÀ DELL'AFFITTUARIO - DOMANDA RELATIVA - COMPETENZA - DELLE PREDETTE SEZIONI.*
La responsabilità dell'affittuario di fondo rustico per ritardata restituzione del bene ha natura contrattuale, quale che sia la causa di cessazione del contratto, e, pertanto, la domanda diretta a far valere detta responsabilità, ancorché proposta in giudizio diverso da quello avente ad oggetto la cessazione del rapporto, appartiene alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, essendo a queste devolute tutte le controversie relative a contratti di affitto di fondi rustici, anche se la loro decisione debba essere effettuata alla stregua della disciplina contenuta nel codice civile. (V 3848/82, mass n 421815; (V 5486/81, mass n 416199; (V 2390/80, mass n 406098; (V 548/78, mass n 389858).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)