Sez. 2, Sentenza n. 4921 del 08/03/2006 (Rv. 586425 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE | Trasferimenti immobiliari - Forma - Atti scritti non contestuali - Perfezionamento del contratto - Configurabilità - Sussistenza - Documento sottoscritto da una sola parte - Produzione in giudizio ad opera dell'altra - Validità del consenso - Sussistenza - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE
In materia di trasferimento di diritti immobiliari, l'incontro della volontà dei contraenti può essere consacrato anche da atti scritti non contestuali, sicchè la produzione in giudizio di quello eventualmente sottoscritto solo da uno di essi, che non abbia "medio tempore" revocato il proprio, equivale - in riferimento al requisito di forma prescritto "ad substantiam "- a manifestazione di valido consenso scritto della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)