Sez. 2, Sentenza n. 3970 del 07/05/1997 (Rv. 504116 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità - Documento rappresentativo mancante della sottoscrizione di un contraente - Produzione in giudizio da parte del medesimo o volontà dello stesso di avvalersi del contratto - Manifestata con atto scritto - Perfezionamento del contratto - Configurabilità - Domanda giudiziale e successivo scritto - Valore equipollente della firma mancante - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il contraente la cui sottoscrizione non figura nel documento rappresentativo di un contratto per il quale sia richiesta dalla legge a pena di nullità la forma scritta, può validamente perfezionarlo con la sua produzione in giudizio, al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questo con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. In tal caso la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, "medio tempore" l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia decaduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti dei suoi eredi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)