Sez. 5, Sentenza n. 10508 del 18/07/2002 (Rv. 558152 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Prescrizione e decadenza - Tributi indicati dall'art. 53, comma primo, della legge n. 413 del 1991 - Accertamento e riscossione - Sospensione dei termini ex art. 57, comma secondo, della legge n. 413 del 1991 - Portata - Ambito applicativo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In materia tributaria, la sospensione fino al 31 dicembre 1993, prevista dall'art. 57, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti tanto la riscossione che, a seguito della modifica recata alla disposizione dall'art. 4, comma primo, lettera m), numero 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, l'accertamento delle imposte indicate nell'art. 53 della stessa legge n. 413 del 1991 (nella specie, dell'imposta di successione) trova applicazione sia ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge che a quelli che cominciano a decorrere durante il periodo di sospensione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 com. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 4, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)