Sez. 1, Sentenza n. 18429 del 21/04/2006 Ud. (dep. 25/05/2006) Rv. 234253 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Prevenzione - Revoca o sospensione della patente - Guida senza patente - Reato ex art. 6 L. n. 575 del 1965.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
La guida di un autoveicolo da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, al quale, per tale sua condizione, la patente sia stata revocata, costituisce tuttora reato punibile ai sensi dell'art. 6 della L. 31 maggio 1965, n. 575, attesa l'autonomia di tale previsione rispetto a quella del comune reato di guida senza patente, trasformato in illecito amministrativo per effetto dell'art. 19 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1999 num. 507 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)