Sez. 1, Sentenza n. 1349 del 29/05/1964 (Rv. 301917 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE DELL'AVVENUTA SURROGAZIONE - EFFETTI - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI COMPIUTI DALL'ASSICURATO - INEFFICACIA PER L'ASSICURATORE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE DELL'AVVENUTA SURROGAZIONE - EFFETTI - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI COMPIUTI DALL'ASSICURATO - INEFFICACIA PER L'ASSICURATORE.*
Dal momento in cui l'assicuratore, che ha pagato l'indennita al danneggiato assicurato, surrogandosi allo stesso, ex art. 1916 cod. civ. nei diritti, per la somma versata, verso il terzo responsabile del danno, comunica a quest'ultimo l'avvenuta solutio dell'indennita con contestuale richiesta del pagamento, ad esso assicuratore, della somma versata, l'assicurato non e piu legittimato ad causam per quanto riguarda il recupero dal danneggiante di tale somma, essendo invece lo assicuratore il solo legittimato a richiedere la condanna del terzo nei limiti derivanti dalla surrogazione. Pertanto, se, prima di detta comunicazione, nei rapporti tra assicuratore surrogatosi ex art. 1916 cod.civ. e terzo responsabile, possono valere, come Atti interruttivi della prescrizione del diritto dell'assicuratore verso il terzo, quelli posti in essere dall'assicuratore danneggiato che abbia agito in giudizio contro il responsabile anche per la somma gia a lui dall'assicurato versata, dopo la comunicazione suddetta, invece, riprende vigore il principio generale per cui l'interruzione della prescrizione deve essere posta in essere dallo stesso titolare del diritto (o da un suo rappresentante), e, quindi, nel caso, direttamente dall'assicuratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)