Sez. 3, Sentenza n. 1206 del 28/03/1977 (Rv. 384873 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento dell'intervenuta rinunzia a far valere la prescrizione, desunta dall'incompatibilita tra il comportamento dell'interessato e la volonta di avvalersi della prescrizione, comporta apprezzamenti di fatto, riservati al giudice del merito ed insindacabili in Sede di legittimita. (nella specie e stata ritenuta incensurabile la valutazione del giudice del merito, che ha ritenuto una lettera contenente un riconoscimento del debito incompatibile con la volonta di avvalersi della prescrizione). (Conf 2697/69, mass n 342374).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)