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Sez. 3, Sentenza n. 1206 del 28/03/1977 (Rv. 384873 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384873-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento dell'intervenuta rinunzia a far valere la prescrizione, desunta dall'incompatibilita tra il comportamento dell'interessato e la volonta di avvalersi della prescrizione, comporta apprezzamenti di fatto, riservati al giudice del merito ed insindacabili in Sede di legittimita. (nella specie e stata ritenuta incensurabile la valutazione del giudice del merito, che ha ritenuto una lettera contenente un riconoscimento del debito incompatibile con la volonta di avvalersi della prescrizione). (Conf 2697/69, mass n 342374).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)