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Sez. L, Sentenza n. 4533 del 10/04/2000 (Rv. 535533 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Vincolo della subordinazione - Configurazione particolare - Estremi - Elementi differenziali rispetto al lavoro autonomo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535533-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

Nel lavoro giornalistico il vincolo della subordinazione - che assume una particolare configurazione data la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni - va ravvisato soprattutto nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore che può interessare anche intervalli non lavorativi in conseguenza della discontinuità delle richieste datoriali. Viceversa il rapporto è da qualificare come autonomo quando venga prestabilita nel contratto - o anche in più contratti simili succedentisi nel tempo - un'unica fornitura, anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto di natura subordinata il rapporto di una lavoratrice che per quasi tredici anni e per tutti i giorni non festivi della settimana aveva curato la cronaca giudiziaria dell'edizione locale del quotidiano "Il Messaggero" da sola ed attenendosi al potere direttivo del caporedattore con il quale concordava preventivamente l'argomento degli articoli il cui testo era dallo stesso rivisto dopo la stesura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)