Sez. L, Sentenza n. 833 del 20/01/2001 (Rv. 543385 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Qualifiche di redattore e di collaboratore fisso - Elementi costitutivi - Fattispecie relativa a rapporto non integrante i requisiti di dette qualifiche e riconducibile al lavoro autonomo.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso; nei confronti di quest'ultimo il requisito della responsabilità del servizio deve essere inteso come l'impegno del giornalista di trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore o specifici argomenti di informazioni: deve quindi ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva negato la qualifica sia di redattore che di collaboratore fisso, affermando la natura autonoma del rapporto, rispetto a soggetto che, secondo le indicazioni di un caposervizio, forniva ad un quotidiano locale articoli relativi a una zona determinata, sulla base di un contratto qualificato come di lavoro autonomo, prevedente una retribuzione correlata al numero di articoli pubblicati, senza continuità del rapporto, stante la facoltà del lavoratore di assentarsi per determinati periodi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)