Sez. 2, Sentenza n. 3286 del 13/10/1975 (Rv. 377403 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO - IRREPERIBILITA DEL TESTAMENTO - PRESUNZIONE DI REVOCA - SUPERAMENTO - RICOSTRUZIONE DEL TESTAMENTO - ONERE PROBATORIO DELL'ISTANTE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO - IRREPERIBILITA DEL TESTAMENTO - PRESUNZIONE DI REVOCA - SUPERAMENTO - RICOSTRUZIONE DEL TESTAMENTO - ONERE PROBATORIO DELL'ISTANTE.*
Poiche, a norma dell'art 684 cod civ, il testamento olografo puo essere revocato dal testatore anche mediante la sua cancellazione, distruzione o lacerazione, il solo fatto della irreperibilita della scheda testamentaria, di cui si assuma l'esistenza in un periodo anteriore a quello della morte del de cuius, pone in essere una presunzione di revoca ad opera del testatore mediante distruzione della schema medesima. Pertanto, la parte la quale intenda ricostruire, mediante prove testimoniali a norma degli artt 2724 n 3 e 2725 cod civ un testamento di cui si assume la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione, poiche soltanto in tal modo puo essere raggiunta l'assoluta certezza che il testamento non sia stato distrutto e, quindi revocato, dal medesimo defunto. (V 645/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 684, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)