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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17237 del 12/08/2011 (Rv. 618864 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO | Mancato reperimento - Presunzione di distruzione da parte del "de cuius" - Configurabilità - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto.
Stato
decisa il 2011-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618864-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il mancato reperimento di un testamento olografo giustifica la presunzione che il "de cuius" lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 684, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2724 n. 3, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)