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Sez. 1, Sentenza n. 1692 del 15/02/2000 (Rv. 533892 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Mora - Del debitore - Sussistenza - Presupposti - Debito scaduto - Necessità - Fattispecie in tema di indennità di requisizione.
Stato
decisa il 2000-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533892-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

La costituzione in mora per esplicare i suoi effetti presuppone che il debito sia scaduto; conseguentemente, non costituisce atto valido alla messa in mora della P.A. l'atto di citazione con cui si richieda il pagamento di interessi moratori in relazione a indennità di requisizione ancora da scadere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)