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Sez. 3, Sentenza n. 10805 del 03/12/1996 (Rv. 501026 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Interessi legali moratori - Condanna fino all'adempimento fondata su danni futuri eventuali - Nuova domanda di accertamento dell'ulteriore danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Proponibilità.
Stato
decisa il 1996-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501026-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO

La sentenza che liquida i danni da ritardo nell'adempimento di obbligazione pecuniaria nella misura degli interessi legali e fino all'effettivo adempimento, valuta anche il danno futuro, derivabile in questa misura, certa, da quell'inadempimento - ancora esistente al momento della decisione - se perdurerà. Tale pronuncia pertanto non può precludere (art. 2909 cod. civ.) la nuova domanda di accertamento dell'ulteriore danno (art. 1224 secondo comma cod. civ.)- incerto sull'"an" e nel "quantum" al momento della prima decisione e perciò non proponibile - fondata sul diverso e sopravvenuto fatto dell'inottemperanza ad essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)