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Sez. U, Sentenza n. 8866 del 28/08/1990 (Rv. 469096 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - CONTROVERSIA RELATIVA - DEDUZIONE DEL MERO FATTO OBIETTIVO DEL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIFERIMENTO DELL'ATTORE ALL'ART. 1224 COD. CIV. E QUALIFICAZIONE DEGLI INTERESSI COME MORATORI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469096-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - CONTROVERSIA RELATIVA - DEDUZIONE DEL MERO FATTO OBIETTIVO DEL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIFERIMENTO DELL'ATTORE ALL'ART. 1224 COD. CIV. E QUALIFICAZIONE DEGLI INTERESSI COME MORATORI - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, le controversie, aventi ad oggetto il pagamento delle somme corrispondenti alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull'indennità di buonuscita dovuta dall'e.N.P.a.S. ai dipendenti statali cessati dal servizio, ove l'attore denunci il mero fatto obiettivo del ritardo nell'adempimento, senza dedurre alcun specifico comportamento dannoso, sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, trattandosi di diritti strettamente connessi al credito della somma capitale ed aventi natura omogenea rispetto a questo, senza che in contrario rilevi l'avere gli interessati invocato l'art. 1224 cod. civ. e qualificato come moratori gli interessi pretesi. (V Cass. 80/85, mass n 438284; (V Cass 5543/83, mass n 430483).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)