Sez. U, Sentenza n. 80 del 16/01/1985 (Rv. 438284 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO EX ART. 6 LEGGE 20 MARZO 1980 N. 75 - DECLARATORIA DI UFFICIO DELL'ESTINZIONE DEI GIUDIZI IN CORSO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI ED ALLA RIVALUTAZIONE - APPLICABILITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO EX ART. 6 LEGGE 20 MARZO 1980 N. 75 - DECLARATORIA DI UFFICIO DELL'ESTINZIONE DEI GIUDIZI IN CORSO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI ED ALLA RIVALUTAZIONE - APPLICABILITÀ.*
L'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75, il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia d'indennità di buonuscita in favore dei dipendenti statali, e prevede che i giudizi in corso, aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità stessa con l'inclusione della tredicesima mensilità, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese, configura una norma processuale di immediata operatività nelle cause pendenti (con il solo limite del passaggio in giudicato di una pronuncia di merito implicitamente affermativa della giurisdizione) la quale trova applicazione anche con riguardo alle pretese di corresponsione degli interessi e di rivalutazione delle somme dovute per indennità di buonuscita, ove fondate sul mero fatto obiettivo del ritardo nell'erogazione, stante il carattere strettamente accessorio delle medesime. (V 5543/83, mass n 430483; (V 5540/83, mass n 430480; (V 335/83, mass n 425136; (V 6290/82, mass n 423953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 28/12/1970 num. 1079 art. 14, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)