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Sez. 2, Sentenza n. 3095 del 21/04/1988 (Rv. 458606 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - PROCEDIMENTI POSSESSIVI - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458606-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - PROCEDIMENTI POSSESSIVI - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI.*

La sospensione dei termini processuali in periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, trova applicazione, nel caso dei procedimenti possessori, unicamente alla fase sommaria a carattere cautelare; consegue che essa non è operante ove - in caso di unificazione della fase cautelare con quella di cognizione definitiva della domanda volta alla tutela del possesso - la prima si sia esaurita senza che sia stato emesso alcun provvedimento possessorio e quindi senza che sussista la necessità per il giudice di confermare, o meno, con sentenza un precedente provvedimento emesso in via provvisoria. (V 6191/84, mass n 437832; (V 286/81, mass n 410712).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)