Sez. 2, Sentenza n. 6191 del 28/11/1984 (Rv. 437832 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ ALLA SOLA FASE SOMMARIA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ ALLA SOLA FASE SOMMARIA.*
In relazione ai procedimenti con i quali si chiede un provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., che pur possono in considerazione della sedes materiae essere ricondotti tra quelli cautelari, la disciplina circa la sospensione dei termini processuali, stabilita dall'art. 92 del RD. 30 gennaio 1941 n. 12 (richiamata dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742), si applica soltanto nella fase cosiddetta sommaria e non anche al conseguente giudizio di merito, avendo esso carattere del tutto autonomo rispetto al procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., il quale si esaurisce con l'emanazione, da parte del giudice, dei provvedimenti urgenti, idonei ad assicurare provvisoriamente la decisione sul merito. (V 5078/82, mass n 422972; (V 1419/76, mass n 380126; (V 1995/74, mass n 370254; (Conf 286/81, mass n 410712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)