Sez. 3, Sentenza n. 221 del 08/02/1963 (Rv. 260290 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSORE (GARANZIA PERSONALE) - ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA - CAUSA- DISCIPLINA DELLA FIDEIUSSIONE - APPLICABILITA - CARATTERE NECESSARIAMENTE ONEROSO - APPLICABILITA DELLA DECADENZA PREVISTA DALL'ART 1957 COD CIV -.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSORE (GARANZIA PERSONALE) - ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA - CAUSA- DISCIPLINA DELLA FIDEIUSSIONE - APPLICABILITA - CARATTERE NECESSARIAMENTE ONEROSO - APPLICABILITA DELLA DECADENZA PREVISTA DALL'ART 1957 COD CIV -.*
L'Assicurazione fideiussoria o cauzionale presenta elementi della fideiussione e dell'Assicurazione e da luogo ad un sottotipo innominato di fideiussione, la cui causa non differisce sostanzialmente da quella tipica della fideiussione, cioe dalla funzione economica-sociale di garantire l'adempimento di un Obbligo altrui, nonostante che la garanzia sia assunta secondo alcune modalita tecnico-economiche della Assicurazione, e nonostante che alcune clausole, concordate tra le parti, si adeguino allo schema legale dell'Assicurazione. Ne deriva che la disciplina legale tipica della fideiussione continua ad essere applicabile, ove non derogato dalle parti nei limiti della loro autonomia contrattuale, e che la circostanza dell'assunzione dell'Assicurazione fideiussoria in corrispettivo del pagamento di un premio (ossia la sua natura necessariamente onerosa) non influisca sull'applicabilita della decadenza prevista dall'art 1957 cod civ per l'inerzia o la mancata diligenza del creditore nel perseguire il debitore principale. (V 2229-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)