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Sez. 1, Sentenza n. 5450 del 25/10/1984 (Rv. 437149 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEJUSSORIA O CAUZIONALE - DISCIPLINA EX ART. 1941 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVE A POLIZZA CAUZIONALE STIPULATA A GARANZIA DI UNA FIDEJUSSIONE PRESTATA DA UN ISTITUTO DI CREDITO.*
Stato
decisa il 1984-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437149-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEJUSSORIA O CAUZIONALE - DISCIPLINA EX ART. 1941 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVE A POLIZZA CAUZIONALE STIPULATA A GARANZIA DI UNA FIDEJUSSIONE PRESTATA DA UN ISTITUTO DI CREDITO.*

L'Assicurazione fideiussoria o cauzionale costituisce un contratto misto la cui disciplina, ove non derogata dalle parti nei limiti della loro autonomia contrattuale, si identifica con la fideiussione che ne è il rapporto tipico prevalente. È pertanto applicabile all'anzidetto rapporto la disposizione dell'art. 1941 cod. civ., secondo cui la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. (applicazione in una fattispecie di polizza cauzionale stipulata a garanzia di una fideiussione prestata da un istituto di credito. La suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito i quali avevano ritenuto che i limiti temporali della garanzia assicurativa non potevano eccedere i limiti temporali della fideiussione). (V 6152/79, mass n 402862; (V 1292/78, mass n 390658; (V 221/63, mass n 260290).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1940, Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)