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Sez. 1, Sentenza n. 1348 del 11/04/1975 (Rv. 374877 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PER RILASCIO DI IMMOBILE - OPPOSIZIONE - MOTIVI - TITOLO ESECUTIVO - MANCANZA - PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - OMISSIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - CONTESTUALITA - CONFIGURABILITA - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE RELATIVAMENTE ALLA PRIMA - RIMESSIONE AL TRIBUNALE DI ESSA - NECESSITA - SEPARAZIONE DEI DUE GIUDIZI.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374877-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PER RILASCIO DI IMMOBILE - OPPOSIZIONE - MOTIVI - TITOLO ESECUTIVO - MANCANZA - PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - OMISSIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - CONTESTUALITA - CONFIGURABILITA - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE RELATIVAMENTE ALLA PRIMA - RIMESSIONE AL TRIBUNALE DI ESSA - NECESSITA - SEPARAZIONE DEI DUE GIUDIZI.*

Qualora il debitore assoggettato alla esecuzione forzata per rilascio di un immobile deduca la Mancanza di uno specifico titolo esecutivo nei suoi confronti e, comunque, eccepisca che l'esecuzione contro di lui promossa avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dalla legislazione vincolistica e non quella generale disciplinata dal codice di procedura civile, vengono proposte con un unico atto due distinte opposizioni, e cioe una opposizione all'esecuzione, con la quale si contesta l'esistenza di un titolo esecutivo, ed una opposizione agli Atti esecutivi, con la quale si deduce la inosservanza delle forme della procedura esecutiva. In tal caso, se l'opposizione all'esecuzione ecceda per valore la Competenza del pretore adito quale giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente a decidere sull'opposizione agli Atti esecutivi, le due cause debbono essere separate, con la rimessione al tribunale della cognizione della sola opposizione all'esecuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)