Sez. 3, Sentenza n. 5560 del 14/09/1983 (Rv. 430503 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - DEDUZIONE, DA PARTE DEL DEBITORE, DELLA SUSSISTENZA DI UN PIGNORAMENTO SOTTOSCRITTO DA PERSONA SPROVVISTA DI MANDATO O DA PROCURATORE NON ABILITATO ALL'ESERCIZIO NEL DISTRETTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ - COMPETENZA - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE - ATTUAZIONE NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SUPERIORE, IN IPOTESI DI PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - DEDUZIONE, DA PARTE DEL DEBITORE, DELLA SUSSISTENZA DI UN PIGNORAMENTO SOTTOSCRITTO DA PERSONA SPROVVISTA DI MANDATO O DA PROCURATORE NON ABILITATO ALL'ESERCIZIO NEL DISTRETTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ - COMPETENZA - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE - ATTUAZIONE NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE SUPERIORE, IN IPOTESI DI PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'opposizione, con cui il debitore eccepisce che l'espropriazione presso terzi è stata iniziata mediante atto di pignoramento sottoscritto da persona sprovvista di mandato o da procuratore non abilitato all'Esercizio professionale nel distretto, in quanto diretta a contestare, non il diritto di procedere all'esecuzione, ma la validità processuale dell'atto introduttivo del processo esecutivo (per difetto di legittimazione alla rappresentanza della parte in giudizio), costituisce opposizione agli Atti esecutivi, come tale riservata alla Competenza del pretore, in base al combinato disposto degli artt. 617, secondo comma, e 543, secondo comma nn. 3 e 4, cod. proc. civ.. trattasi di Competenza funzionale, assoluta ed inderogabile, che non può subire spostamenti ed essere attratta in quella del giudice superiore, sicché, qualora siano proposte, con unico ricorso davanti al pretore, l'opposizione suindicata ed un'opposizione all'esecuzione, detto giudice deve comunque decidere sulla prima e rimettere solo la seconda al giudice superiore ove ecceda i limiti della sua Competenza per valore. (V 5871/81, mass n 416611; (V 1225/81, mass n 411797; (V 1056/79, mass n 397249; (V 1348/75, mass n 374877).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)