Sez. L - , Sentenza n. 8136 del 29/03/2017 (Rv. 643583 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento - Natura - Atto unilaterale recettizio - Perfezionamento - Esternazione a terzi - Irrilevanza - Comunicazione indirizzata al lavoratore - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Il licenziamento è un negozio unilaterale recettizio, sicchè, ai fini del rispetto del termine di cinque giorni ex art. 7, comma 5, della l. n. 300 del 1970, non rileva il momento in cui è maturato il proposito di licenziare il dipendente, né l’eventuale esternazione dell’atto a terzi, ma è necessario che l’intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato successivamente alla presentazione delle giustificazioni ed irrilevante che, in epoca antecedente alle stesse, il lavoratore fosse venuto fortuitamente a conoscenza della volontà aziendale di recedere dal rapporto in virtù di un messaggio di posta elettronica indirizzato solo ad un terzo).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)