diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18272 del 23/12/2002 (Rv. 559393 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Natura - Atto unilaterale recettizio - Conseguenze - Comunicazione all'indirizzo del lavoratore - Sufficienza - Indirizzo - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559393-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Poiché l'intimazione del licenziamento e la comunicazione dei relativi motivi sono atti unilaterali recettizi, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.; ne consegue che non è configurabile un onere del datore di lavoro di consegnare materialmente nelle mani del lavoratore l'atto contenente il licenziamento e che la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ. opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario, dovendosi per tale intendere il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa) o per preventiva comunicazione o pattuizione dell'interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o controllo del destinatario (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che la comunicazione del licenziamento fosse stata validamente effettuata presso l'indirizzo fornito dal lavoratore al datore di lavoro ai fini della reperibilità, precisando ulteriormente che il fatto che la comunicazione del licenziamento fosse avvenuta il giorno successivo a quello dell'allontanamento verbale del lavoratore disposto dal datore di lavoro era del tutto irrilevante, essendo l'allontanamento verbale privo di qualsiasi effetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)