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Sez. L, Sentenza n. 1437 del 10/02/1988 (Rv. 457541 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DESTINAZIONE DEL LAVORATORE DA UN'ATTIVITÀ CON POTERI DI CONTROLLO SU ALTRI LAVORATORI AD ALTRA ATTIVITÀ PRIVA DI TALI POTERI - VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457541-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DESTINAZIONE DEL LAVORATORE DA UN'ATTIVITÀ CON POTERI DI CONTROLLO SU ALTRI LAVORATORI AD ALTRA ATTIVITÀ PRIVA DI TALI POTERI - VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

Nel caso in cui il mutamento di mansioni, fermi restando l'importo della retribuzione ed il livello d'inquadramento del lavoratore, comporti la destinazione del medesimo da un'attività caratterizzata da un certo potere autoritativo (o di controllo) su altri lavoratori ad altra attività, priva di detta caratteristica ma ugualmente idonea a consentire l'utilizzazione e l'accrescimento del patrimonio professionale acquisito, non sussiste violazione dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., atteso che nelle moderne organizzazioni aziendali l'attività di sorveglianza di persone non attribuisce una particolare posizione di supremazia o dignità, diversa da quella connessa alla preposizione ad altri settori produttivi. (V 4106/83, mass n 429059).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)