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Sez. L, Sentenza n. 4106 del 15/06/1983 (Rv. 429059 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - NON DETERMINANTI UNA DIVERSA ATTRIBUZIONE DI CATEGORIE, O QUALIFICA O GRADO DEL LAVORATORE - RIFIUTO DELLA ASSEGNAZIONE A DETTE MANSIONI DA PARTE DI QUEST'ULTIMO PER LA PRIVAZIONE DEL POTERE AUTORITATIVO GIÀ ESERCITATO SU ALTRI LAVORATORI E PER LA NECESSITÀ DI INDOSSARE PER L'ESERCIZIO DI ESSE UNA TUTA - ILLEGITTIMITÀ - DECLASSAMENTO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429059-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - NON DETERMINANTI UNA DIVERSA ATTRIBUZIONE DI CATEGORIE, O QUALIFICA O GRADO DEL LAVORATORE - RIFIUTO DELLA ASSEGNAZIONE A DETTE MANSIONI DA PARTE DI QUEST'ULTIMO PER LA PRIVAZIONE DEL POTERE AUTORITATIVO GIÀ ESERCITATO SU ALTRI LAVORATORI E PER LA NECESSITÀ DI INDOSSARE PER L'ESERCIZIO DI ESSE UNA TUTA - ILLEGITTIMITÀ - DECLASSAMENTO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'assegnazione a mansioni differenti che non comporti una diversa collocazione nella gerarchia dell'impresa, non incidendo sulla categoria o qualifica o grado del lavoratore, e che garantisca al medesimo lo svolgimento o l'accrescimento delle sue capacità professionali, non può essere rifiutato dal dipendente sul rilievo che, a differenza della precedente, la nuova attività esclude lo Esercizio di un potere autoritativo nei confronti di altri lavoratori e rende necessario l'uso di una tuta. Infatti, nessun declassamento è configurabile sotto entrambi gli aspetti, atteso che, nelle moderne organizzazioni aziendali, l'attività di sorveglianza di persone non attribuisce una particolare posizione di supremazia o dignità, diversa da quella connessa alla preposizione ad altri settori produttivi, e la tuta costituisce solo un indumento idoneo agli ambienti di lavoro, indossato anche dal personale dirigente destinato a determinati servizi. (V 1026/80, mass n 404484).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)