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Sez. L, Sentenza n. 9584 del 20/09/1990 (Rv. 469293 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RAPPORTO DI EQUIVALENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469293-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RAPPORTO DI EQUIVALENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Ai fini della valutazione della legittimità dell'Esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro, l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto di equivalenza fra le nuove mansioni e quelle di provenienza, pur dovendo prescindere dalla circostanza dell'Esercizio precedente di un'attività caratterizzata da un certo potere autoritativo e di controllo nei confronti di altri lavoratori, va effettuato alla stregua della posizione professionale raggiunta dal dipendente e della idoneità del nuovo incarico a consentire l'accrescimento del patrimonio professionale con analoga possibilità di progressione nella carriera. (V 1437/88, mass n 457541; (V 4106/83, mass n 429059).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)