Sez. U, Ordinanza n. 14205 del 06/07/2005 (Rv. 581979 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Rapporti tra arbitri e giudici ordinari - Competenza - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione del lodo - Sentenza della corte d'appello dichiarativa della nullità del lodo per essere la controversia riservata al tribunale regionale delle acque pubbliche - Riassunzione del giudizio ex art. 50 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE
In tema di impugnazione del lodo arbitrale davanti alla corte d'appello, stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice, ovvero sia deferibile agli arbitri, costituisce una questione di merito, non di competenza, in quanto riguarda la validità o l'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria; pertanto, la sentenza della corte d'appello che dichiara la nullità del lodo a cagione della nullità della clausola compromissoria avente ad oggetto una controversia appartenente alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, costituisce una pronunzia di merito, non già una sentenza sulla competenza, alla quale non è applicabile l'art. 50 cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo configurabile l'estinzione del giudizio conseguente alla sua mancata riassunzione, il lodo arbitrale resta definitivamente travolto dal passaggio in giudicato della sentenza che lo ha dichiarato nullo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)